IL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE NEL CASO IN CUI IL VETTORE AEREO HA SEDE IN UNO STATO ESTERO

Il principio della preminenza delle norme di derivazione pattizia su quelle interne
Avverso tale sentenza del Giudice di Pace è stata proposta impugnazione dai passeggeri che hanno sostenuto, tra l’altro, che la competenza per territorio dovrebbe essere individuata applicando la normativa di diritto interno, ovvero il d.lgs. 206/2005 nella parte in cui fa riferimento al foro del consumatore formulando due diverse domande, ovvero la condanna sia al pagamento della "compensazione pecuniaria" prevista, nel caso di ritardo o cancellazione, dal Regolamento CE 261/04, sia la condanna al risarcimento dei danni ulteriori subiti.
La questione da dirimere verte non tanto sulla natura domestica o interazionale del volo ma sul luogo in cui ha la sede legale il vettore aereo.
Il Giudice di Appello ha preliminarmente escluso l’applicabilità della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in quanto nel caso di specie la tratta del volo si esauriva quindi all'interno del territorio dello Stato Italiano e per l'individuazione della normativa applicabile nei rapporti tra gli appellanti ed il vettore aereo occorre fare riferimento al Reg. UE n. 1215/2012.
Infatti il vettore aereo risulta domiciliato in uno stato estero ed il Reg. UE 1215/2012 prevede, come principio generale, quello della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto ma sulla base dei fori alternativi basati sul collegamento tra autorità giurisdizionale e controversia, occorre richiamare l’art. 7, p.1, lettera b, secondo trattino, ai sensi del quale poiché il traporto aereo ricade nella prestazione di servizi, il luogo in cui questi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto è il luogo dell'aeroporto di partenza e di arrivo del volo (nella specie, siti entrambi in Italia).
Non può, invece, farsi riferimento al foro del Consumatore, come regolamentato dall'art. 17 del regolamento n. 1215/2012 che si occupa della competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori e non può essere applicato ai contratti di mero trasporto "che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale", per espressa esclusione del paragrafo 3 dell'articolo citato. (Sul punto Cass. S.U. n. 18257 del 2019; in senso parzialmente conforme Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1584; in senso contrario Sez. Un. civ., 14 giugno 2006, n. 13689; Corte di Giustizia sentenza C-46412018).
Il Giudice di seconde cure ha stabilito dunque che il Giudice di Pace di Ancona, con riferimento alla domanda di indennizzo ai sensi del Reg. 261/04, ha correttamente affermato la competenza per territorio a decidere sulla del Giudice del luogo di partenza o di arrivo.
Ai fini dell'individuazione del giudice competente va allora rilevato che gli appellanti hanno chiesto, in aggiunta alla compensazione pecuniaria, il diritto al risarcimento del danno ulteriore in forza dell'art. 12 del Reg. Ue 261/04, secondo cui "Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare".
Concludendo, nella recente pronuncia meritevole di commento il Giudicante, respingendo l’appello proposto sulla base dell’errato riferimento alla regola del foro del consumatore prevista dall'art. 66 bis del d.lgs. 206/2005, ha fatto buon governo del principio di preminenza delle norme di derivazione pattizia su quelle interne in forza delle quali non è applicabile il foro del consumatore ai contratti di trasporto puri e semplici, come quello del caso di specie.