Lo statuto dell'Accademia
(aggiornato alla deliberazione assembleare del 08/05/2012; le modifiche sono riportate in note numerate dalla più remota alla più recente)
Denominazione-sede-scopo
articolo 1. - E’ costituita l’Associazione “ACCADEMIA MARCHIGIANA DI LOGICA GIURIDICA”.
articolo 2. – Essa ha sede ad Ancona (AN) in via Lata n. 3, presso lo Studio dell’Avvocato Gesi Dignani.(4)
(4) così modificato con deliberazione dell’Assemblea dell’8 maggio 2012
articolo 3. – L’Associazione ha lo scopo di promuovere il dialogo e la ricerca tra le varie discipline giuridiche e per raggiungere il proprio fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo,svolge le seguenti attività:
- promuove, organizza e gestisce studi, ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa relativa alla finalità sopra indicata;
- sviluppa scambi culturali ed attività di ricerca in proprio con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità affini alla propria;
- organizza e gestisce: attività culturali ed editoriali anche mediante pubblicazioni in proprio di libri e riviste, incontri e manifestazioni ed ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale;
- tende a sviluppare un’adeguata specifica preparazione deontologica, culturale e professionale degli operatori del diritto e degli organismi pubblici, impegnandosi ad ottenere una maggiore consapevolezza della funzione del diritto nella società nazionale e internazionale, richiamando l’attenzione sui problemi giuridici emergenti dall’evoluzione della società, al fine di individuare, secondo i canoni della logica giuridica, soluzioni rispondenti all’interesse della collettività.(1)
L’Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltrechè dal codice civile, dalla lettera c) dell’articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 108 del Decreto medesimo e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
(1) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 25 ottobre 2005
Patrimonio ed esercizi sociali
articolo 4. – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote degli associati, il cui ammontare viene definito ogni anno dal Consiglio di amministrazione;
b) dai beni mobili e immobili donati o devoluti per successione o a qualsiasi altro titolo acquistati;
c) da oblazioni, erogazioni, rendite e da ogni altro bene, diritto o attività destinato ad incrementarlo;
d) dai contributi di soggetti pubblici e privati.
Il patrimonio è destinato unicamente all’attuazione dei fini dell’Associazione ed è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
articolo 5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione il rendiconto finanziario, del quale i soci in regola col versamento della quota annuale potranno estrarre copia. A tal fine, dall’esercizio finanziario 2006 il versamento delle quote avverrà in via anticipata con riferimento all’anno solare.(2)
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere costituiti Comitati consultivi composti da persone particolarmente esperte, con il compito di esprimere il proprio parere sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
Associati
articolo 6. – Gli associati possono essere persone fisiche o giuridiche e si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera e con il loro sostegno, alla costituzione dell’Associazione ed hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
b) Soci Onorari: persone che in seguito avranno contribuito, in modo notevole, con la loro presenta o con particolari attività, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell’Associazione.
c) Soci Ordinari: persone od enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Tutti gli associati hanno, comunque, gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
articolo 7. – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, laureati e laureandi, intendono perseguire attivamente gli scopi statutari dell’associazione.(3)
(3) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 16 dicembre 2008
articolo 8. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto; la morosità è dichiarata dal Consiglio, per ritardo nel versamento della quota sociale per oltre un anno; l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli associati.
articolo 9. – Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto;
articolo 10. – Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
articolo 11. – La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Organi dell’Associazione
articolo 12. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di amministrazione;
[- il Collegio dei Revisori.](2)
(2) Organo soppresso con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
Assemblea
articolo 13. – L’Assemblea è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio, almeno una volta all’anno, entro il 31 dicembre, mediante comunicazione idonea a consentire la conoscenza della convocazione, di norma via posta elettronica, diretta a ciascun associato, contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.(2)
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile.
L’assemblea deve essere convocata in Ancona, anche fuori della sede sociale.
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
articolo 14. – L’assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o statuto.(2)
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
articolo 15 – Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio, salvo che, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni associato non può comunque ricevere più di due deleghe.
articolo 16. – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina il Presidente.(2)
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Ogni socio ha diritto di prenderne visione.(2)
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
articolo 17. – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.
L’assemblea vota, normalmente, per scrutinio segreto; è, peraltro, anche consentita la votazione per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni concernenti persone fisiche sono sempre effettuate a scrutinio segreto.
Amministrazione
articolo 18. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.(4)
In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, subentrano nel Consiglio di amministrazione i primi dei non eletti secondo l’ordine risultante dalla graduatoria delle ultime elezioni dell’Assemblea. I consiglieri subentranti permangono nella carica sino all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui vengano a mancare i 3/5 dei consiglieri, il consigliere in carica eletto con il maggior numero di preferenze provvederà alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.(4)
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea dell’8 maggio 2012
articolo 19. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
I Consiglieri possono, però, ricevere, per particolari incarichi, il rimborso delle spese documentate ed approvate.
articolo 20. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al rendiconto finanziario ed all’ammontare della quota sociale.(2)
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano d’età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
articolo 21. – Il Consiglio è investito dai più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
articolo 22. – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
[collegio dei revisori](2)
[articolo 23. - La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti dall’Assemblea. I revisori rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.]
(2) articolo soppresso con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005
Scioglimento
articolo 24. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del codice civile, dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe, sulla base di quanto deliberato ed indicato dall’Assemblea degli associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.(2)
(2) così modificato con deliberazione dell’Assemblea del 6 dicembre 2005