LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE


Con la legge 26 novembre 2021, n. 206 (Gazz. Uff., 9 dicembre 2021, n. 292) è stata disposta la delega al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

I principi e criteri direttivi alla base della riforma in essere sono chiariti nell’art. 1, comma 4, la cui ratio è finalizzata al riordino ed alla semplificazione dei suddetti strumenti. 
La lettera b) prevede l’armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e la raccolta di tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.
L’estensione del ricorso obbligatorio preventivo alla mediazione (in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura) è previsto dalla lettera c).
La lettera e) stabilisce il riordino delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione per  favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione.
Novità assoluta si verifica nell’ipotesi in cui il mediatore proceda ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice.
Sul punto infatti è aperto e vivace il dibattito dottrinale e giurisprudenziale considerato il principio di riservatezza (artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010) ed il limite di assunzione della prova nel processo civile posto che il mediatore ed ausiliari non possono essere chiamati a testimoniare nel processo civile e penale di pari oggetto della mediazione. Altro aspetto è l’efficacia probatoria attribuibile alla consulenza tecnica richiesta in mediazione che il Giudice può valutare ai sensi dell’art 116 c.p.c. o utilizzare quale prova atipica, secondo orientamento della giurisprudenza.
Un decisivo slancio verso uno scenario adeguatamente internazionale, è tracciato dalla lettera o) per  valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) prevedendo “una collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione”.  Altresì da prevedere l'istituzione di percorsi di adeguata formazione in mediazione per i magistrati.
E’ fondamentale che nel percorso di studi venga contemplata formazione e sensibilità ai processi di risoluzione delle controversie (ADR: alternative dispute resolution), come accade nell’esperienza di stati europei ed esteri,  considerata oggi materia specialistica in un sistema  di diritto comune  orientato prevalentemente al contezioso giudiziale.

Altro aspetto di rivoluzione digitale che durante l’emergenza pandemica si è rivelata di assoluta risolutività, è lo svolgimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita con modalità telematiche; la lettera p) prevede che su accordo delle parti la possibilità di incontri con collegamenti da remoto con gli sperimentati benefici connessi all’annullamento delle distanze fisiche ed alla riduzione dell’impatto emotivo in casi di alta conflittualità che si verificano con le parti in presenza.

Il legislatore ha pertanto tracciato prospetticamente le linee per costruire nuove ed, al tempo stesso raccordate esperienzialmente, fondamenta per la gestione stragiudiziale  delle controversie, con tutte le potenzialità intrinseche,  cogliendo l’importanza che il cambio di passo nasce prima in ambito culturale e poi giuridico, considerato che il negoziato accompagna l’uomo fin dall’antichità.

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