L' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI TRUFFE ON-LINE


La dipendenza e la vulnerabilità sono tratti universali che la società moderna riconduce a particolari gruppi di persone “fragili e sole”. La dipendenza evoca la mancanza totale o la perdita parziale dell’autonomia e della libertà (Garrau, Le Goff, Care Justucem dependance. Introduction aux teorie du care PUF, 2010). Ed invero, nonostante i soggetti vulnerabili continuino ad essere titolari delle prerogative di stampo classico – patrimoniali e personali –, questi non sono nelle condizioni di esercitare le facoltà connesse al loro diritto.

Ci si chiede, quindi, come dare un senso all’accudimento e alla vicinanza. L’applicabilità del diritto, infatti, non sceglie l’ambito in cui muoversi: l’operatività dello stesso è, anzi, maggiormente richiesta per i soggetti c.d. deboli.

Con provvedimento n. 102/2021, infatti, il Tribunale di Ravenna applica l’istitutodell’amministrazione di sostegno alla vittima di truffe online: il Collegio rigetta la richiesta diinabilitazione preferendo la nomina di un amministratore di sostegno per monitorare e intervenirequotidianamente sulla gestione del patrimonio e sulla cura della persona “fragile”.

Nel caso di specie, il marito e le figlie di una donna richiedevano la sua inabilitazione e laconseguente nomina di un curatore: la motivazione si fondava sulla perdita di contatti con la realtàdella stessa che, intrattenendo semplici rapporti epistolari tramite Facebook e Whatsapp, elargivaingenti somme di denaro.

Di contro, la diretta interessata dichiarava di non essere affetta da particolari patologie psichiatrichema, semplicemente, di sentirsi sola nell’ambiente familiare e di aver trovato rifugio in amicizieonline, pur rimanendo in grado di provvedere a se stessa.

Dall’istruttoria emergeva la dazione di € 35.000,00 e di € 8.000,00 a uomini mai visti realmente masemplicemente conosciuti online con cui, nel tempo, aveva instaurato un rapporto.

Il Collegio riteneva, quindi, indubbia la vulnerabilità della donna che, proprio per la sua scarsa capacità divolere e comprendere, era soggetta alla circonvenzione di terzi (la stessa dichiarava addirittura diessere coniugata con uno di questi e di aver avuto un figlio da lui). Era evidente, quindi, la necessitàdi adottare misure di protezione.

Dapprima il Tribunale ripercorre storicamente l’evoluzione giuridica della nozione di prodigalità“secondo un orientamento di tipo "oggettivistico" vi sarebbe prodigalità, rilevante ex art. 415,comma 2, c.c., a fronte di un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere,nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed alvalore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da una derivazione di talecomportamento da una specifica malattia o infermità, e, quindi, anche quando tale comportamentosi traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile amotivi futili (cfr. tra tante Cass. sent. n. 786/2017; conf. Cass. ord. n. 5492/2018); secondo altratendenza ermeneutica di tipo "soggettivistica", diffusa nella giurisprudenza di merito e secondotaluni autori più aderente al principio dell'autonomia/libertà negoziale, per l'attivazione di unamisura protettiva di inabilitazione (o, come si dirà, di amministrazione di sostegno) è richiesto chela prodigalità trovi fondamento in una situazione psicopatologica o di alterazione dei processimentali (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 3.11.2017, in Fam. e d., 2018, 142 ss.)”.

Conseguentemente,preferisce applicare l’istituto dell’amministrazione di sostegno che “ha, comenoto, la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, diprovvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che - sacrificando nella minor misurapossibile la capacità di agire dell'interessato - si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci(non già per il diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propriinteressi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto) per la maggiore idoneità di talestrumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell'istituto edalla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”.

Proprio per la sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, alla sua flessibilitàe alla maggiore agilità della procedura applicativa, l’istituto in questione è stato preferito a quellodell’inabilitazione nel caso di prodigalità che qui ci riguarda.

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