LA RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO È IL VOLANO PER LA RIPARTENZA DEI RAPPORTI COMMERCIALI NELL’IMPASSE PRODOTTA DALLA PANDEMIA


Il sistema contrattuale ha subito gravi contraccolpi a seguito del verificarsi delle sopravvenienze fattuali scaturite dalla pandemia in essere e ciò ha determinato, nella maggior parte dei casi, un profondo vulnus nel sinallagma contrattuale che, sempre più sbilanciato, si dirige verso l’unica via di uscita, apparentemente sicura, individuata nel contenzioso giudiziale.


La Corte Suprema di Cassazione, nella relazione tematica n. 56 dello 08/07/20, ha tracciato il quadro delle novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19  in ambito contrattuale e concorsuale. Sul fronte societario, il d.l. n. 23 del 2020 ha introdotto  misure temporanee (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”), atte ad arginare la crisi di liquidità verificatasi con  il lockdown. Dal punto di vista  del diritto sostanziale, la situazione contrattuale  è coincisa con un’alterazione del c.d. sinallagma funzionale che determina l’irrealizzabilità della causa concreta e l’emanazione di norme emergenziali si è tradotta in una quiescenza temporanea della sinallagmaticità, non risolvendo il problema all’origine.                                                          

Sotto il profilo codicistico, possono essere invocati  i rimedi della  risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 cod. civ.), per impossibilità parziale  (art. 1464 cod. civ.),  per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod. civ.) in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione differita.                                                      

In ausilio al debitore sovviene l'art. 1256, secondo comma, cod. civ. ai sensi del quale per il periodo in cui la prestazione è temporaneamente impossibile, al  debitore non è imputabile responsabilità per  ritardo con l’effetto che “l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
L’art. 91 del D.L.  17 marzo 2020, n. 18 recita : “All'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»”. Ciò comporta che la situazione pandemica e le collegate condotte da parte del debitore per evitarla se da un lato non sono idonee ad eliderne tout court la responsabilità, sussistendo l’onere di provare il nesso causale fra il rispetto delle misure di contenimento e inadempimento,  dall’altro ne calmierano la portata ed il gradiente.
La Suprema Corte si sofferma, tracciando un solco interpretativo  per soluzioni concrete, sull’approccio internazionale alla realtà contrattuale che prevede l’utilizzo delle clausole di adeguamento c.d. di hardship, quando si verificano circostanze sopravvenute tali da alterare l'originario equilibrio sinallagmatico, compromettendo l’esecuzione.

Sul punto la hardship clause prevede rimedi concreti che possono consistere nella sospensione della prestazione o nella rinegoziazione sulla base dello scenario fattuale mutato.
In assenza di una pattuzione espressa tra le parti  di rinegoziazione, per superare di fronte al giudicante  la valenza  rebus sic stantibus del contratto che si scontra con un danno concreto da inadempimento, il punto di partenza  è prendere d’ufficio le fila, come risulta da risalente  giurisprudenza della Suprema Corte,  in un’ottica costituzionalmente orientata, dal principio di buona fede e correttezza  e dai principi solidaristici (ex art. 1175 cod. civ.  e 1375 cod. civ.) per ricondurre il sinallagma ad un’equità del caso concreto con legittimante rimodulazione del rapporto contrattuale.

In tale contingenza, prima di approdare al contenzioso, è determinate il ruolo potenziale e prezioso, nell’attività di rinegoziazione del contratto, svolto dalla mediazione, in cui le parti possono sedere  ad un tavolo tecnico in cui l’autonomia negoziale può uscire maggiormente valorizzata, trovando il giusto equilibrio tra struttura originaria del contratto ed esigenza rinegoziativa, correlata ad arginare fruttuosamente l’impatto invalidante dell’emergenza pandemica sull’economia.




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