EMERGENZA PANDEMICA COVID-19 E COMMERCIO INTERNAZIONALE


INADEMPIMENTO E RITARDO DI FORNITURA DI BENI NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI. LA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Nell’attuale momento storico caratterizzato dall’emergenza pandemica da Covid-19,  un’azienda italiana potrebbe  avere la necessità di richiedere un risarcimento danni, oltre a penali, ad un’azienda cinese fornitrice per mancata consegna o ritardo da parte di quest’ultima.
Infatti nel febbraio 2020 numerose società cinesi hanno ottenuto dal China Council for the Promotion of International Trade un “certificato di forza maggiore” valevole ad  integrare gli estremi per il riconoscimento della causa di forza maggiore nei rapporti contrattuali internazionali.
E’ necessario pertanto stabilire la legge applicabile ad ogni contratto specifico.

Se trova applicazione la Convenzione di Vienna del 1980,  la fattispecie della forza maggiore è  disciplinata dall’art. 79, comma 1, ai sensi del quale un’impresa non è responsabile dell’inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi,  se prova che esso è dovuto a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volontà.  
L’istituto della Forza Maggiore (force majuere) è riconosciuto nei rapporti commerciali internazionali  e consente di sospendere momentaneamente  gli obblighi contrattuali. 

Nei sistemi di common law la clausola di forza maggiore, per esser invocata deve essere espressamente pattuita; in caso contrario, può trovare  applicazione l’istituto della frustration di matrice anglosassone, che prevede la dimostrazione che l'esecuzione è divenuta impossibile per un evento imprevisto che va ad alterare in modo significativo gli obblighi contrattuali di una parte al di fuori di ogni ragionevole previsione. 

Nel sistemi di diritto comune la clausola di forza maggiore può esser invocata e trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione.

Pertanto è opportuno esaminare la portata integrale del contratto siglato tra le parti ed analizzare l’evento invocato per l’impossibilità dell’inadempimento da parte dell’impresa fornitrice per valutare la fondatezza della richiesta.

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