LEGGE 18.11.1980, N. 791: L’ASSEGNO VITALIZIO A FAVORE DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA K.Z.
Relazione dell'incontro periodico avvenuto martedì 29 gennaio 2019.
“E’ nella natura delle cose che ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi anche quando non appartiene a un lontano passato.”
HANNAH ARENDT (“La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”).
La Legge 18.11.1980, n. 791 prevede che ai cittadini che hanno
a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione,
b) svolto attivita' politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione,
c) appartenuto a partiti politici v ietati dai regimi nazionalsocialista e fascista,
d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione,
e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione
f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia,
g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 6.10.1963, n. 2043 (Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste) e, dunque, che per ragioni di razza, di fede o di ideologia, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell’assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuti gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.
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Innanzitutto occorre chiarire cosa sono i campi di sterminio K.Z..
I campi di sterminio erano riservati a civili e militari ristretti per motivi politici, razziali e ideologici sottoposti alla vigilanza della “Gestapo” (polizia segreta della Germania nazista) o delle “SS” (squadre di protezione o squadre di salvaguardia: erano un’organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco) e destinati all’eliminazione o annientamento dei detenuti.
Diversamene dai campi di concentramento, istituiti nel 1933 e che erano essenzialmente campi di detenzione e di lavoro, i campi di sterminio, istituiti nel 1941, vennero realizzati per la “soluzione finale” e vennero definiti anche “campi della morte”.
La Risiera di San Sabba è stato un lager nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato come campo di detenzione di polizia (Polizeihaftlager), nonché per il transito e l'eliminazione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici o ebrei.
Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati, vi furono imprigionati anche diversi civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Le vittime (stimate fra le tremila e le cinquemila, sulla scorta delle testimonianze raccolte) venivano fucilate, uccise con un colpo di mazza alla nuca, impiccate oppure avvelenate con i gas di scarico di furgoni appositamente attrezzati a questo scopo. A causa di queste uccisioni, la Risiera di San Sabba viene alle volte definita "campo di sterminio", anche se questa definizione (in tedesco Vernichtungslager) è riservata dalla storiografia internazionale ad una serie di strutture - quasi esclusivamente situate in Polonia - la cui principale o esclusiva attività era quella dell'eliminazione fisica dei deportati.
Nel lager c'era un forno crematorio, di concezione rudimentale, appositamente realizzato in luogo dell'essiccatoio per il riso, che veniva utilizzato per bruciare i cadaveri.
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In mancanza di avvenuto internamento in campo di sterminio nazista K.Z. o la restrizione nella riseria di S. Sabba di Trieste trova applicazione la generale normativa in materia di pensioni di guerra.
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L’assegno vitalizio è previsto solo ed escusivamente nel caso di campi di sterminio e non di internamento o concentramento.
Un cenno sui campi per l'internamento civile nell'Italia fascista.
Questi furono dei campi di prigionia istituiti in Italia e nei territori annessi del Regno di Jugoslavia dal regime fascista durante la seconda guerra mondiale, nel periodo tra il 10 giugno 1940 e l'8 settembre 1943.
Essi operarono come campi di raccolta, confino, smistamento e lavoro coatto, per gli ebrei "stranieri" residenti in Italia, ma anche per altri gruppi etnici (slavi, cinesi, rom, greci) e per gruppi di "politici" e antifascisti.
La funzione di questi campi cambiò radicalmente dopo l'8 settembre 1943 quando dai campi di internamento civile fascisti si passò al sistema integrato di campi di concentramento della Repubblica Sociale Italiana finalizzato alla deportazione di tutti gli ebrei (senza distinzione tra italiani e "stranieri") attraverso l'organizzazione di trasporti ferroviari verso i campi di sterminio della Germania e Polonia, in primo luogo Auschwitz.
Dunque, i benefici previsti dalla Legge n. 791/1980, spettano unicamente a quanti risultino, mediante idonea documentazione, essere stati deportati nei campi nazisti vigilati e amministrati da GESTAPO e da SS e destinati a fini di sterminio.
Altresì, occorre comprovare non solo l’avvenuta deportazione o la prigionia in campo di sterminio, ma anche le ragioni che abbiano determinato la deportazione o la prigionia: e pertanto viene negata la concessione di tali beneficio allorchè non risulti comprovato che la deportazione e la prigionia siano state determinate da ragioni di razza, di fede o di ideologia.
LE DOMANDE PER OTTENERE I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 791/1980 sono ammesse senza limite di tempo e sono sottoposte all’esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell’Interno, di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e del Tesoro (ora Ministero Economia e Finanze), composta da un rappresentnte della Presidenza del consiglio, che la presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati; di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: ANED associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti; ANPPIA associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; ANEI associazione ex internati militari; Unione delle comunità israelitiche.
REVERSIBILITA’.
Art. 1 Legge 29.1.1994 n. 94: “L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio.”.
In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla CORTE DEI CONTI (Consiglio di Stato, sez. IV, 21.8.2002 n. 4254 “Va riconosciuta, in base all’art. 10 L. 6.10.1986 n. 656, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti per tutte le controversie concernenti provvedimenti emanati ex L. 8.11.1980 n. 791, istitutiva di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati in campi di sterminio nazisti.”.
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CENNI DI GIURISPRUDENZA.
Corte dei conti – sez. I giur. Appello 13.11.2017 n. 465: “Le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, che con sentenza n. 6/QM/98 hanno affermato che per la concessione dell’assegno vitalizio di cui alla legge n. 791/1980 deve ricorrere sia la natura politica della causa della deportazione, sia la restrizione in un campo denominato dal legislatore K.Z., destinato a fini di sterminio e sottoposto alla vigilanza ed alla amministrazione della “Gestapo” o delle “S.S.”.
Dalla citata normativa emerge chiaramente che per tale attribuzione non è sufficiente la mera dimostrazione di essere stato soggetto ad un periodo di internamento in Germania, dal momento che – come precisato dalle stesse sezioni Riunite nella sentenza n. 6/QM/98 – i dati della ricostruzione storica degli eventi della seconda guerra mondiale depongono per la presenza in Germania e nei territori occupati dall’esercito tedesco di campi di concentramento aventi caratteristiche diverse sia per i soggetti che vi erano raccolti, sia per la diversa disciplina che ne caratterizzava la gestione, per cui le provvidenze previste dalla richiamata normativa sono limitate a quanti siano stati ristretti nei suddetti campi normalmente denominati KZ.......i campi di lavoro (n.d.r.: stalag – campo di lavoro coatto per prigionieri di guerra) non possono essere qualificati di sterminio, in quanto non aventi le caratteristiche dei campi nazisti K.Z. che, invece, erano sottoposti alla vigilanza ed all’amministrazione della Gestapo o delle S.S., come specificato espressamente dall’art. 10 della legge n. 656/1986 “campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della «Gestapo» o delle «S.S.» e destinati a fini di sterminio”…….Priva di pregio è pure la censura sul diniego di acquisizione di consulenza tecnica, dal momento che in tali fattispecie è possibile, ai fini della concessione dell’assegno vitalizio per gli ex deportati nei campi KZ, fare riferimento solo a documentazione ufficiale proveniente da organismi internazionali.”.
Corte dei conti – sez. I giur. Appello n. 234/2000; n. 1023/2014: “la particolare durezza della gestione della prigionia (comportante, di per sé, una elevata probabilità, in concreto, di eliminazione dei deportati) non è idonea ad integrare il requisito di legge che esige una destinazione del campo a fini di sterminio.”.
Corte dei conti – sez. III giur. Appello 6.7.2017 n. 333: “gli elementi di prova richiamati dal giudice di prime cure rappresentano un sufficiente patrimonio indiziario che, valutato alla stregua dell’art. 2729 c.c., esaminandone gravità, precisione e concordanza, contribuiscono a formare un libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., nel senso di ritenere ragionevolmente provata la deportazione del sig. XXX all’interno di un campo di sterminio KZ. Occorre, infatti, rimarcare che nel foglio matricolare dell’interessato risulta ben evidente la dicitura “in quanto reduce dall’internamento in Germania”. (n.d.r.: il ricorrente ha sostenuto che “in epoca nazifascista gli ebrei venivano storicamente deportati ed internati proprio nei campi di sterminio a differenza di altri italiani che veniva trasportati (anche) in campi di lavoro, ed il sig. XXX è di razza ebraica (con nome e cognome tipicamente ebraici).”. Inoltre dalla comunicazione della Comunità ebraica di Roma risultava che il sig. XXX era iscritto alla Comunità dalla nascita fino al decesso e risultava nella denuncia di razza prevista dal Regio decreto legge 17 Novembre 1938 - XVII, N. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, secondo cui l'appartenenza alla razza ebraica, deve essere denunciata ed annotata nei registri dello Stato Civile e della popolazione.).
“Lo status di ebreo del sig. XXX non può essere messo in discussione…..P.Q.M. dichiara il diritto della stessa alla corresponsione dell’assegno vitalizio KZ reversibile.”.