DIRITTO TRIBUTARIO


LE CRITICITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. Riflessioni dell'Avv. Sandro Gianni, Vice Presidente di Sezione C.T.P. Pesaro



LE CRITICITA’ DEL PROCESSO TRIBUTARIO VISTO DAGLI OPERATORI DEL DIRITTO


1-PROBLEMATICHE GENERALI IN ORDINE AL DEPOSITO TELEMATICO E/O ALLA SCELTA TELEMATICA PRIMA DELLA OBBLIGATORIETA’ DEL P.T.T.

• La scelta della parte contribuente, nella ipotesi in cui viene depositato il ricorso in formato cartaceo, non seguendo le regole del processo tributario telematico, comporta alcune sostanziali differenze, almeno secondo alcune pronunce della giurisprudenza tributaria di merito.
• In realtà, occorre ricordare che la disposizione contenuta all’art. 1, Decreto Ministeriale 23.12.2013 n. 163 (Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione all’art. 39, comma 8, d. l. 6 luglio 2011, n. 98, così convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111) regola e definisce il Processo Tributario Telematico (PTT) come il “meccanismo di automazione dei flussi informativi e documentali nell’ambito del processo tributario, attraverso l’ausilio della informatica e della telematica”. Tutto ciò comporta diversi problemi in ordine alla validità delle comunicazioni e notifiche di rito, così effettuate con la modalità telematica.
• Evidentemente la scelta tra il metodo telematico e quello tradizionale e/o cartaceo è stata oggetto della normativa di cui all’art. 16 bis D.Lgs. n. 546/1992 (inserito dall’art. 9, comma 1, lett. H) D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, commi 1 e 3) e può costituire, allo stato, un ostacolo al corretto incardinamento del processo tributario stesso; ciò, nel caso in cui la scelta di un metodo (telematico e/o cartaceo) possa essere disattesa, successivamente, dalle “parti”, con l’utilizzo di una modalità diversa da quella ab origine prescelta.
• Il citato D.M. n. 163/2013 all’art. 2, comma 3, ha disposto alcune regole fondamentali, nel senso che: “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.
•Il successivo art. 2, comma 4, dello stesso D.M.,  peraltro, afferma che: “Si applicano le disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento”. (Cioè deve essere tenuta presente la normativa riferita al CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE e/o CAD).
• Tale normativa, allo stato, ha provocato diversi orientamenti nella stessa giurisprudenza tributaria di merito e di legittimità qui di seguito indicati.


2- PTT OBBLIGATORIO DAL dì 01.07.2019.

In primo luogo occorre qui porre in evidenza che a decorrere dal dì 01.luglio 2019 sarà operativa la riforma riferita al processo tributario telematico (già operativo, anche se facoltativo, su tutto il territorio nazionale dal 15.07.2017) è stato reso obbligatorio per tutte le parti.
Infatti, la modifica al P.T.T. che diventa obbligatorio, proprio a partire da tale data (01.07.2019) è stato introdotto con il d.l. 23/10/2018, convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, come riferiti alle cause tributarie devono essere effettuati con modalità telematiche in via esclusiva; in particolare i ricorsi e gli appelli dovranno essere notificati, obbligatoriamente, tramite PEC e saranno depositati nella segreteria della Commissione Tributaria mediante la piattaforma del giustizia tributaria, cioè il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.).
Le modifiche al precedente sistema si trovano nel nuovo art.16 bis, D.Lgs. n.546/1992, che è rubricato “Comunicazione, notificazioni e depositi telematici”.
A seguito di detta introduzione legislativa, così introdotta dall’art. 16, comma 1, citato, si osservano le seguenti modifiche:
-in ipotesi della presenza di più difensori della parte in causa il perfezionamento della comunicazione si realizza con la ricezione da parte di almeno uno dei difensori (art.16,comma 1, cit.);
-in ipotesi della mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte, e/o quando detto indirizzo non sia reperibile da pubblici elenchi, o nel caso di mancata consegna del messaggio stesso, per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni, a carico degli uffici di segreteria delle commissioni, si intendono perfezionate con il deposito presso la stessa segreteria (art.16, comma 2, cit.); 
-in ipotesi in cui le notificazioni a carico degli Uffici di segreteria della Commissioni debbano essere effettuate con la modalità, di cui all’art. 16 citato, le stesse si intendono perfezionate con il deposito presso la stessa segreteria (art.16, comma 3 cit.);
-in ipotesi, in cui siano presenti le parti, i consulenti, gli organi tecnici, così indicati nell’art.7, comma 2, D.Lgs. n.546/1992, le medesime notificano e depositano gli atti processuali ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con la modalità telematica (art.16, comma 3 cit.).
Vero è, comunque, che solo in casi eccezionali il Presidente della Commissione Tributaria o il Presidente di sezione, quando il ricorso è stato già iscritto al ruolo, ovvero il Collegio, e la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate con il D.M. n.163/ 2013, e le parti lato sensu intese, quindi, si possono avvalere della modalità cartacea.
La norma di interpretazione autentica dell’art.16 bis, comma 3, D.lgs. n. 546/1992, si interpreta nel senso che “le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica e indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”.
 Evidentemente, con l’inserimento del nuovo art.25 bis citato è stato previsto, nei confronti della parte pubblica, il potere di certificazione della conformità dell’originale dei documenti informatici così depositati;
    Infine, ma non certo da ultimo, occorre qui pure ricordare che è pure prevista la possibilità, su richiesta delle parti, di intervenire all’udienza pubblica ex art.34, D.Lgs. n. 546/1992, mediante un collegamento audiovisivo tra la aula di udienza e il luogo indicato dalle parti in causa.
In particolare si deve mettere qui in evidenza che il ricorso e gli altri atti e provvedimenti del processo tributario devono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale; pertanto il ricorso ed ogni altro atto processuale, in forma di documento informatico deve essere redatto:
-in formato PDF/A -1°,   e/o PDF/A -1b;
-in formato privo di elementi attivi tra cui macro e campi variabili;
-in formato con l’utilizzazione di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa quindi la copia dell’atto per l’immagine su supporto informatico di documento analogico;
-in formato sottoscritto dal difensore con firma elettronica qualificata o firma digitale e, quindi il file ha la seguente denominazione: . pdf.p7m.
La procura alla lite, peraltro, qui riferita al ricorso può essere redatta con le seguenti modalità:
-se il ricorrente è in possesso di firma digitale può firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore (Cfr., art. 4, comma1, D.M.23.12.2013, n.163);
-se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura va rilasciata su atto separato dal lato principale, sottoscritta con la firma autografa del contribuente ed è autenticata dal difensore; conseguentemente, tale atto deve essere scansionato e firmato digitalmente dal difensore e, infine, allegato al ricorso (solitamente è anche il primo degli allegati (cfr., art.4, comma2, D.M.23.12.2013  n.163).

CRITICITA:
in primis, il ricorso ed anche gli altri atti del processo sono ammessi esclusivamente in bianco e nero, con la sola possibilità di utilizzare grassetti e/o sottolineature.

in secundis, non è consentito l’inserimento nel testo dell’atto di schemi diagrammi tabelle immagini una modalità a cui sta però indispensabile per far comprendere al giudice il fatto (e/o i fatti) generatore della contestazione.
L’unica possibilità messa è quella di creare un allegato in cui inserire il diagramma o schema con fotografia (sempre in bianco e nero e comunque non sono ammessi file –video).
Tale modalità, però, certo costringe il Giudice ad individuare e scaricare lo specifico allegato e questo certo può incrementare il rischio che certi documenti non siano effettivamente presi in considerazione.
I documenti informatici allegati per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici devono avere questi requisiti secondo il Decreto Direttoriale MEF del dì 04.08.2015, ai sensi dell’art.11 e cioè debbono essere:
-in formato PDF/A -1a  e/o PDF/A -1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero;
-privi di elementi attivi tra cui macro e campi variabili;
-sottoscritti ciascuno con una firma elettronica qualificata o firma digitale;
-la dimensione massima consentita è ora oggi pari a 10 MB, in ipotesi in cui il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file e, in questo caso ogni file costituisce una parte  di un unico documento;
-i relativi fogli in formato massimo A4, devono essere liberi da rilegatura e numerati e, comunque, non possono essere allegati più di 50 documenti nell’ambito di un singolo atto e, peraltro, la dimensione massima del complesso di questi documenti non può eccedere i 50 MB (Cfr., Decreto Direttoriale MEF del dì 04.08.2015, ai sensi dell’art.10, sostituito dall’art.1 Decreto MEF 28.11.2017) e, comunque, in caso contrario il superamento di tale soglia costituisce un errore bloccante.

Inoltre, al momento del deposito del ricorso è necessario indicare il numero complessivo dei diversi file che si intendono depositare come allegati all’atto principale.

CRITICITA’

    E’ certo del tutto evidente che tale sistema, ed in particolare, l’obbligo del difensore di firmare ciascun allegato comporta una enorme dispendio di tempo da dedicare a tale modalità, che comunque sembra anche inutile, in considerazione del fatto che la firma digitale è già stata posta nell’atto introduttivo del giudizio, rectius, nello stesso ricorso, ove sono anche indicati i relativi allegati.
Inoltre, occorre qui pure considerare che il deposito degli allegati è laborioso e ciò, in particolare, nel senso che vanno prima indicati tutti gli allegati, poi inseriti i singoli file nel sistema, cioè nella predetta piattaforma da utilizzare.
Evidentemente la dimensione massima di 10 MB per un  singolo file è ancora molto bassa, e così pure il limite massimo di 50 MB,  per la complessiva dimensione del totale degli allegati; in ogni caso, è certo un limite troppo basso quello di 50 allegati per ogni ricorso, in quanto si può ipotizzare una copiosa documentazione, per ogni ricorso, costituita da documenti contabili (oppure precedenti di giurisprudenza ed altro ancora).
In ogni caso, si deve pure tenere presente che occorre fare riferimento al solo formato A4 e ciò comporta una difficoltà, o comunque rende difficile la stessa leggibilità di documenti in quanto gli stessi possono essere costituiti da tabulati, organigrammi, fogli Excel complessi, che non nascono in quel formato, ma sono concepiti per formati più estesi; da qui la criticità.

La proposizione del ricorso nel PTT
 
Tale modalità, come posto in evidenza in premessa, deve essere effettuata, necessariamente, a decorrere dal dì 01.07.2019, in via telematica, così inviando il file contenente il ricorso , in forma di documento informatico e/o nativo digitale, con allegata la procura alle liti, ed il tutto all’indirizzo PEC della controparte.
Inoltre, l’indicazione dell’indirizzo PEC, valevole per le comunicazioni e le notificazioni, equivale alla comunicazione nel domicilio eletto (Cfr., art.6, Decreto Mef 23.12.2013 n.163, e Circ. Ag. Entrate 15.12.2015 n.38, paragrafo 1.6).
 E’ evidente, altresì, che le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica del destinatario; ciò, comunque, con la precisazione che, in base al combinato disposto, di cui agli articoli 147, codice procedura civile, ed art.45 bis,  d.l. n.90/2012, e successive modificazioni, la notifica, così effettuata a mezzo PEC, se eseguita oltre le ore 21.00,  si considera effettuata alle ore 7.00, del giorno successivo (Cfr., in tale senso, Cass. Civ. sentenza, 21 settembre 2017 n.21915; ibidem, Cass. Ord. 09 gennaio 2019 n.398).
Vero è, comunque, che, recentemente, è intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cfr. Sentenza n. 3309/2018) così modificando il dictum di dette pronunce, sopra richiamate, nel senso che tale orientamento è stato superato; ciò, per la relativa questione è stato indicato il termine fino alle 24.00, per quanto riguarda l’accesso al fine di una regolare costituzione della parte.
Inoltre, sulla questione si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (Cfr., Corte Cost., Sentenza 17/04/2019 n.16)  che nel dispositivo ha così statuito:             

                       “……LA CORTE COSTITUZIONALE
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis,  comma  2,  lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure  urgenti  per  la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella  legge
11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede  che  la  notifica
eseguita con modalita' telematiche la cui ricevuta di accettazione e'
generata dopo le ore 21 ed entro le  ore  24  si  perfeziona  per  il
notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche' al momento  di
generazione della predetta ricevuta.
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019…”

CRITICITA’
Le normativa sopra richiamata, comunque, appare desueta e, comunque, non tiene in opportuna considerazione le nuove modalità di notifica telematica.
Vero è, comunque, che la risposta è stata data, opportunamente dalla stessa giurisprudenza, appena sopra citata e qui pure richiamata in ordine alla validità dell’inoltro del ricorso, ritenuto valido fino alle ore 24 del giorno di scadenza.


Accesso alla piattaforma S.I.Gi.T. e costituzione in giudizio del soggetto ricorrente.

E’ evidente che la prima modalità, per poter utilizzare detta funzionalità, così riferita al deposito telematico, è quella di registrarsi nella forma prescritta e cioè occorre che lo stesso soggetto ricorrente, di persona nei casi consentiti (cfr., art.12, comma 5, D.Lgs. n.546/1992, e/o  tramite il difensore)  debba registrarsi al PTT per ottenere le credenziali, ID e/o Username e Password.
Evidentemente, la regolare registrazione consente l’accesso alla nominata piattaforma e consente la notificazione e la comunicazione, nonché la costituzione in giudizio e la formazione e consultazione del relativo fascicolo  informatico; inoltre, consente anche il deposito degli atti inerenti, rectius, di documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio a cui possono accedere solo i giudici tributari, le parti ed i procuratori e difensori, nonché il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni Tributarie i consulenti tecnici e gli altri soggetti, di cui all’art. 7, D.Lgs., n.546/1992.



CRITICITA’

L’appunto e la critica a tale sistema barra è dato dal fatto che la password per l’accesso al PTT, scade ogni 90 giorni, ma non è previsto un “allert” in grado di inviare, preventivamente, un semplice avviso al riguardo.

Deposito del ricorso ed allegati

Il soggetto ricorrente, quindi, si deve costituire in giudizio mediante il deposito telematico dell’atto introduttivo tramite il PTT, con invio del relativo file all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’altra parte, mentre il deposito nella segreteria della Commissione viene effettuato tramite la piattaforma S.I.Gi.T.; cioè il soggetto abilitato deve tramettere al S.I.Gi.T. il ricorso e la ricevuta della PEC, che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato e gli eventuali allegati.
In relazione al pagamento del CUT occorre qui fare presente che, con una corsa contro il tempo, visto l’approssimarsi della data del dì 01.07.2019, con un comunicato stampa pubblicato sul sito del DEF (Dipartimento Economia e Finanza) è in corso di pubblicazione nella G.U. il decreto del Direttore Generale delle Finanze del dì 06 giugno 2019, in ordine alla possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato tramite il Nodo dei pagamenti (PAGO) per i ricorsi e gli appelli depositati presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie, a decorrere dal 24 giugno 2019.
A tale riguardo qui si osserva che per il passato e fino all’entrata in vigore del PTT obbligatorio per tutti, in ipotesi di pagamento, eseguito con modalità non telematica la relativa attestazione di pagamento è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, così ottenuta con la relativa scansione, pure sottoscritta dal difensore del soggetto ricorrente, con ivi apposta la firma elettronica qualificata e/o firma digitale.
Vero è, comunque, che alcune Commissioni Tributarie, almeno per il passato, a riprova dell’avvenuto pagamento del CUT, richiedono la consegna dell’originale del Contributo Unificato e non solo quando viene pagato tramite contrassegno, ma anche quando detto versamento è stato operato con il Mod. F23.
Il S.I.Gi.T., comunque, a seguito dell’avvenuta trasmissione rilascia, con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente il numero la data e l’ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente, la stessa ricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato (Cfr., D.MEF 04.08.2015 art.7) e le operazioni di deposito, quindi, sono attestate dalla ricevuta sincrona di accettazione rilasciata a video del PTT. così resa disponibile nell’area riservata al depositante ed inviata all’indirizzo PEC della parte.
In ipotesi in cui i controlli danno esito positivo “.. il S.I.Gi.T. provvede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata il numero di ruolo; in tale caso la data del deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico.


CRITICITA’

Le criticità sono legate agli eventuali problemi legati alla rete o in ordine allo stesso accesso Web ed il professionista potrebbe non riuscire a trasmettere l’atto nei termini con il possibile effetto di decadere dal termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso non essendo ancora presente una disposizione normativa, regolamentare e/o prassi, che possa consentire, previa adeguata dimostrazione del fatto (ad es. segnalazione del guasto, convalidata dal gestore) di poter depositare il c.d. “atto cartaceo” e/o di essere “rimesso in termini”.
Inoltre, si deve qui fare presente che in alcune Commissioni Tributarie viene richiesto ai difensori di consegnare anche la c.d. “copia di cortesia cartacea”, ma tale eventuale prassi, ora instaurata a macchia di leopardo, sembra confliggere, comunque, con la natura telematica del processo tributario, e, se instaurata, determina di per sé uno svuotamento, oltre che un insuccesso della energica spinta dello stesso MEF, così rivolta all’affermazione del PTT.
In ogni caso, comunque, in ipotesi di anomalie il S.I.Gi.T. non procede all’iscrizione del ricorso al Ruolo Generale e ciò, anche se, contestualmente rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente la tipologia di dette anomalie. La stessa informazione, peraltro, viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Si possono qui sintetizzare le anomalie che non permettono l’iscrizione a ruolo dell’atto principale:
-la presenza di virus nei file;
-il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 10MB;
-la firma digitale non valida, apposta sul file;
mentre il ricorso e/o appello, comunque, viene iscritto a ruolo se:
-nell’atto principale si riscontrano “anomalie non bloccanti” riferibili solo al formato del file;
-negli allegati si possano riscontrare, sia “anomalie bloccanti


FASCICOLO INFORMATICO

    I diversi file, così riferiti agli atti processuali ed agli allegati, in quanto depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio, formano il c.d. fascicolo informatico presso la Commissione Tributaria nel quale sono raccolti  “gli atti i documenti gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento ((Cfr., D.MEF 04.08.2015 art.12).

CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Ai sensi del nuovo testo dell’art..25, D.Lgs. n.546/1992, come introdotto il forza del d.l. 23.10.2018, n.119, convertito con L. n. 136/2018, il difensore, il dipendente di cui si avvale l’Ente impositore, l’Agente della Riscossione, ed i soggetti iscritti all’Albo, di cui all’art.53, D.Lgs. n.446/1997 (cioè quei soggetti che svolgono attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, attestano la conformità dell’atto processuale di parte del provvedimento del giudice o del documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica anche per immagine, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD e/o Codice dell’Amministrazione Digitale).
In buona sostanza, quindi, al fine della procedura di certificazione di conformità digitale delle copie di atti, provvedimenti e documenti  cartacei, sono previste semplificazioni  per i dipendenti e per i difensori  della parte pubblica; ciò, in quanto assumono ad ogni effetto la qualifica di “pubblico ufficiale”, anche se sussiste la tendenza ad ampliare analogo potere di conformità, sia ai difensori di tutte le parti processuali, sia ai dipendenti degli Uffici impositori e della riscossione, pur in assenza di una chiara normativa estensiva in tale senso, allo stato mancante.



CRITICITA’

La questione della conformità procura dubbi e perplessità anche sotto un altro profilo, e cioè quello della conformità del ricorso depositato tramite il S.I.Gi.T. all’atto di costituzione in giudizio con quello notificato all’Ufficio a mezzo PEC.
Infatti, nel PTT risulta essere stato adottato un sistema ibrido; ciò, nel senso che, da un lato viene utilizzato un semplice invio a mezzo PEC del ricorso introduttivo del giudizio (quindi fuori sistema) e dall’altro un deposito del ricorso e documenti, tramite Si.Gi.T con regole e cautele completamente diverse.

In realtà, almeno per ora, non vi è alcuna disposizione normativa che imponga di trasmettere al SIGIT  il medesimo file, precedentemente notificato all’Ufficio a mezzo PEC.
A tale proposito si ricorda qui che nel precedente processo cartaceo la conformità è stata sempre resa con una specifica dichiarazione del difensore, apposta in genere in calce al ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria.
La esposta criticità, peraltro, è dovuta alle diversità qui riferibili all’atto notificato all’Ufficio con quello presente nel fascicolo telematico.
 


DISCIPLINA TRANSITORIA

L’art.16, comma 3, D.Lgs. n.546/1992, nel testo previgente, e, quindi, prima dell’entrata in vigore del d.l. n.119/2018 (cioè dal 24 ottobre) “..si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado del giudizio la modalità telematica   … indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dell’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado  con modalità analogiche”.
Vero è, peraltro, che la natura facoltativa del PTT aveva dato origine ad una serie di divergenze interpretative, connesse alla natura, vincolante o meno, della modalità telematica e/o cartacea, come operata dal contribuente in sede di notifica del ricorso rispetto alla scelta, così operata dall’Amministrazione finanziaria di costituirsi con l’una o l’altra modalità.
Pertanto, il richiamato d.l. n.119/2018, poi convertito con L. n.136/2018 di tenta di risolvere il problema con una disposizione di interpretazione autentica e, quindi, immediatamente applicabile, con effetti ex tunc (cioè anche per il contenzioso pregresso) così prevedendo la facoltà delle parti  fino a quanto il PTT diventerà obbligatorio di potersi avvalere delle modalità telematiche sia per le notifiche del ricorso o dell’appello, sia per il deposito degli atti processuali e tutto ciò, indipendentemente dalla scelta operata dal soggetto contribuente.








GIUDICE TRIBUTARIO

Pur apprezzando il notevole sforzo compiuto dal MEF al fine di far “decollare” senza ulteriore rinvio il PTT reso obbligatorio per tutti i protagonisti delle cause tributarie, si deve rilevare qui che il Giudice tributario al momento non ha la possibilità di poter sottoscrivere atti giurisdizionali (sentenze e/o ordinanze) se non con la modalità cartacea.
Ciò, in quanto, allo stato degli atti, lo stesso Giudice deve recarsi di persona presso la CTP di appartenenza al fine di poter depositare tempestivamente i richiamati atti con la sola modalità cartacea perché non è previsto se non forse in un immediato ed auspicabile futuro la possibilità di sottoscrizione mediante l’apposizione della firma digitale.
Tale modalità certo non più procrastinabile, renderebbe ancora di più un efficientamento della produzione di atti giurisdizionali con immediata disponibilità per entrambe le parti in causa in modo da accelerare il deposito e, quindi, la fruizione della sentenza e/o dell’ordinanza riguardante il caso di specie per il quale è stata richiesta la pronuncia giurisdizionale. 


CRITICITA’

La mancanza di una tale modalità di sottoscrizione si ripercuote in senso negativo sulla maggiore immediatezza in ordine alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale anche pensando che in genere il Presiedente ed il Giudice relatore il più delle volte risiedono in città diverse ed anche lontane per il fatto che da tempo si supplisce alla carenza di Giudici con l’istituto dell’interpello con ogni possibile conseguenza.
E’ auspicabile, quindi, che in tempi brevi ed appena successivi alla obbligatorietà del PTT il MEF possa concedere la possibilità di sottoscrivere le sentenze e le ordinanze da remoto, in via telematica, senza costringere i diversi Giudici a spostamenti materiali fino alla sede della Commissione Tributaria di appartenenza.


CONCLUSIONI

• E’ evidente, peraltro, che la gestione della c.d. Giustizia Tributaria, attraverso la gestione di strumenti informatici e/o telematici, si è imposta, improrogabilmente, in considerazione dei tempi nuovi, ed è certo un processo inarrestabile, che, però, deve essere sapientemente seguito e realizzato con ogni cautela.
• In ogni caso è auspicabile che le divergenze ed i contrasti, qui emersi ed osservati, nelle diverse decisioni, recentemente emesse dalla stessa giurisprudenza tributaria di merito e di legittimità, si dovranno comporre, necessariamente, in tempi ristretti.



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